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Tu sei qui: Madeforexport / Export Management e Digital export / Fornitura di impianti industriali all’estero: cenni contrattuali

Autore: Gian Marco
Data di pubblicazione: 9 Luglio 2017
Ultimo aggiornamento: 18 Febbraio 2022
Categoria: Export Management e Digital export
Tags: Export Strategy, Temporary Marketing Manager

Fornitura di impianti industriali all’estero: cenni contrattuali

Nella fornitura di impianti, in special modo se all’estero, risulta di estrema rilevanza la definizione scritta di accordi che
disciplinino avvenimenti, variabili e rischi esistenti nell’ambito di un’attività che implica ,per natura, un processo di produzione piuttosto lungo e non standardizzato, una serie di controlli e, spesso, una fase di installazione eseguita in paese diverso da quello di produzione.

L’esecuzione di un impianto prevede parti di progettazione, di costruzione, di installazione e di collaudo, è quindi configurabile come un’obbligazione di fare e, come tale, si collega all’accettazione della controparte, l’acquirente, il quale, sia durante sia al termine del lavoro riconosce  la prestazione ricevuta.

Impianti

Indice dei contenuti

  • Qualche premessa
    • Quando un contratto è internazionale ?
    • Quale legge dobbiamo applicare ad un contratto internazionale?
  • Quali sono i modelli contrattuali di riferimento nell’ambito della fornitura di impianti all’estero ?
    • Contrattualistica FIDIC
    • Contrattualistica CCI (Parigi)
    • Modello Unioncamere Lombardia
  • Quali sono gli elementi contrattuali da valutare con attenzione nella compravendita di impianti
    • Obbligazioni del venditore, consegna e conformità

Qualche premessa

Quando un contratto è internazionale ?

E’ internazionale un contratto che presenta elementi estranei rispetto ad un dato ordinamento, ovvero quando contiene elementi di internazionalità, ad esempio con riferimento a:

  • Luogo della stipula
  • Prestazione da eseguire all’estero
  • Prodotti da trasportare all’estero
  • Pagamenti all’estero o in valuta estera

Quale legge dobbiamo applicare ad un contratto internazionale?

E’ questa una delle domande più complesse a cui possiamo provare a rispondere e, in ogni caso, se ne consiglia sempre la verifica con un professionista di fiducia. Prescindendo da casi specifici ed in via sintetica, possiamo schematizzare come segue:

  • Legge Italiana: la nostra legislazione può, naturalmente in base al potere negoziale delle parti, essere scelta come legge del contratto. Occorre ricordare che la legislazione italiana applica però, come norma speciale ed automatica, la Convenzione di Roma del 19.06.1980*.
  • Legge del paese della controparte o legge di un paese terzo (che applichi o meno convenzioni internazionali)
  • Soluzioni complesse (floating choice, sistemi di norme non statuali applicati da arbitri)
  • Nessuna: si applicano allore le norme del diritto internazionale privato. La convenzione di Roma dice che, in questo caso, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto.
    • Nel caso della vendita si presume che , a prevalere, sia la legislazione del paese in cui il venditore, al momento del contratto ha la propria sede. In quanto la prestazione caratteristica è la consegna. Vedi ache art. 4 Reg. CE “Roma I”. Questo se il venditore ha sede in un paese che applica la convenzione di Roma.
    • Nel caso della prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale.

Quali sono i modelli contrattuali di riferimento nell’ambito della fornitura di impianti all’estero ?

Semplificando citiamo tre modelli principali, cercando di dare un accenno delle rispettive caratteristiche.

Contrattualistica FIDIC

E’ un modello di matrice anglosassone, storicamente strutturato per grandi opere come strade, ponti ecc.., in via di semplificazione possiamo sostenere che possiede alcune caratteristiche quali:

  • Utilizzata per importi rilevanti, diversi milioni di €
  • E’ molto strutturata, consta di centinaia di pagine, quindi è complessa. Occorre che questo modello sia gestito tramite legali specifici e personale interno dedicato
  • Garantisce determinati vantaggi derivanti dalla sua storia e la presenza di figure terze che possono semplificare il rapporto tra committente e appaltante.

Contrattualistica CCI (Parigi)

E’ un modello elaborato da un ente privato partecipato da associazioni, imprese, è quindi più vicino alla realtà delle PMI. Tuttavia consta, in ogni caso, di decine di pagine è quindi abbastanza complesso, anche se meno del precedente.

Modello Unioncamere Lombardia

Il modello è organizzato sulla base della legge italiana, tuttavia, dando questa attuazione alla convenzione CISG di Vienna del 1980, attualmente esso risulta coerente e consono con gli ordinamenti di 85 paesi. L’uso del modello quindi risulta armonico alle esigenze di imprese ubicate in tutto il mondo.

Quali sono gli elementi contrattuali da valutare con attenzione nella compravendita di impianti

Obbligazioni del venditore, consegna e conformità:

Visto che, per impianti industriali, parliamo di contratti di notevole durata,  è necessario valutare serie di importanti aspetti quali:

  • La gestione di un anticipo spesso importante, intorno al 30-40% del totale, per cui spesso è necessario istruire delle garanzie bancarie a favore dell’acquirente
  • La questione del pre-collaudo, ovvero la verifica che l’impianto sia conforme al pattuito e funzionante prima di essere smontato per l’invio (a meno che il cliente non abbia anche il commissioning). Da notare che, solitamente, al pre-collaudo si smobilita un’altra tranche  di pagamento (30/40% tipicamente).
  • L’esecuzione dl collaudo definitivo quando c’è spesso un’altra tranche di pagamento e, entro un ulteriore lasso di tempo, il saldo totale. Le procedure di verifica e collaudo devono essere molto precise e prodotte da un tecnico molto preparato. Meglio evitare che il verbale di collaudo sia un elemento da presentare alla banca per incassare le tranche, perché se il cliente si rifiuta di firmare o non mette in condizione di collaudare, è un problema. Se necessario, allora, occorre che sia prevista la possibilità di firma del verbale di collaudo da un terzo imparziale (in genere un esperto ingegnere, sulla base di regole di expertise tecnica della CCIAA).
  • Se il compratore vuole una distribuzione differente si possono negoziare i pagamenti con credito documentario, ad esempio:
    • 1° tranche firma contratto
    • 2° tranche alla firma del verbale di pre-collaudo
    • 3° firma verbale definitivo collaudo
  • Importante è scegliere resa appropriata:
    • FOB con cui il vettore prende in consegna la merce per conto dell’acquirente e che preveda il rilascio di un documento espressivo del titolo rappresentativo della merce

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Consulente di direzione e formatore su temi legati a internazionalizzazione, marketing internazionale ed innovazione. Sviluppa progetti che impattano sull'organizzazione e sugli strumenti che essa adotta per competere in modo moderno.

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